Titolo V
Art. 25
In vigore dal 18 mag 1954
Il personale di cui al precedente , nonché quello inquadrato al grado 10° dello stesso ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che si sarebbe trovato nelle condizioni previste dall' del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, per lo scrutinio al grado 9° in base a graduatoria di merito, sarà considerato promosso a tale grado con effetto dal 1 dicembre 1926 se ritenuto meritevole dalla Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-25