Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 18 mag 1954
Fra i funzionari aventi diritto alla ricostruzione, già appartenenti al gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e pervenuti al grado 8° sia durante la permanenza nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia in sede di ricostruzione di carriera ai sensi dei precedenti articoli, che risultino in possesso, alla data del 1 maggio 1940, di almeno tre anni di anzianità nel grado B°, la Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporrà per la promozione al grado 7° del gruppo B, mediante una graduatoria secondo l'ordine di merito, gli impiegati che abbiano dimostrato spiccate attitudini alle funzioni inerenti a tale grado, quali risultano, in quanto applicabili, dalle disposizioni vigenti per il personale postale telegrafico.
Gli iscritti in detta graduatoria saranno considerati promossi al grado 7° del gruppo B da data non anteriore a quella del 1 maggio 1940.
Analogo accertamento dei meriti per la promozione al grado 7° del gruppo B, sarà effettuato per gli impiegati che risulteranno aver raggiunto la prescritta anzianità di grado 8° dopo il 1 maggio 1940.
In tale caso, la promozione avrà effetto da data non anteriore a quella di raggiungimento della prescritta anzianità, sempre che tale data sia operante agli effetti dell', comma secondo, del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-22