Parte PRIMA›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 18 mag 1954
La ricostruzione della carriera del personale telefonico interessato è effettuata fino alla data del presente decreto, ovvero fino al giorno precedente la cessazione dal servizio o morte dell'avente diritto qualora tale evento si sia verificato fra il 1 giugno 1948 e la data del presente decreto.
Per il periodo di ricostruzione anteriore al 1 giugno 1948, si applicano, oltre alle presenti norme generali, quelle particolari contenute nella parte seconda del presente decreto.
Per il periodo successivo e fino alla data del presente decreto, viene presa in esame la posizione raggiunta al 1 giugno 19°18 dal personale interessato in seguito alla ricostruzione di cui al comma precedente e, tenuto conto del grado e relativa anzianità ad esso attribuiti alla data stessa del 1 giugno 1948, si applicano per analogia le norme e condizioni di cui al terzo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, facendo riferimento, per quanto riguarda il raffronto con gli sviluppi di carriera degli altri dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a quelli del personale che alla predetta data 1 giugno 1948 aveva il medesimo grado ed una anzianità non inferiore.
I provvedimenti di ricostruzione di carriera hanno effetto economico non anteriore al 1 giugno 1948.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-3