Parte PRIMA›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 18 mag 1954
I collocamenti nei gradi conferiti per ricostruzione di carriera ai sensi del precedente articolo, saranno disposti applicando, ove occorra, il criterio di cui all', quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, nell'ambito delle norme generali e particolari contenute nel presente decreto.
In corrispondenza dei posti attribuiti con tale criterio, saranno lasciati disponibili altrettanti posti nei gradi inferiori dello stesso ruolo fino all'assorbimento da effettuarsi in ragione di metà delle successive vacanze nel grado conferito per ricostruzione di carriera.
In tale grado potranno effettuarsi promozioni soltanto nel limite dei posti non assorbiti a norma del comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-4