Parte PRIMA›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 18 mag 1954
I singoli provvedimenti di ricostruzione saranno adottati con riserva di anzianità nei riguardi del collocamento nei ruoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-5