Parte SECONDATitolo II

Art. 10

In vigore dal 18 mag 1954
Per gli avanzamenti che saranno deliberati per il periodo anteriore al 1 giugno 1948, sarà fatto riferimento, ove occorra, ai gruppi, gradi e qualifiche delle tabelle annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, e successive modificazioni, indipendentemente dalla qualifica e dalla posizione attribuita agli interessati nella prima applicazione dell'anzidetto decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-10

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