Parte PRIMATitolo I

Art. 7

In vigore dal 18 mag 1954
Il personale che, inquadrato nei ruoli di gruppo C in base al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, cessò dal servizio a seguito del passaggio dei telefoni all'industria privata e fu assunto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici come subalterno, potrà nella domanda di ricostruzione di carriera optare per la ricostruzione stessa nel ruolo del personale subalterno. Il personale già appartenente all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con la qualifica di subalterno, per il quale fu dall'Amministrazione stessa successivamente disposta la sistemazione nei ruoli del gruppo C in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, avrà diritto, se trovantesi nelle altre condizioni prescritte, di chiedere nella domanda di cui all' la ricostruzione della carriera nel gruppo C, anche se per evitare pregiudizio economico ebbe allora a rinunciare alla detta sistemazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-7

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