Parte PRIMATitolo I

Art. 2

In vigore dal 18 mag 1954
La ricostruzione della carriera è effettuata nel gruppo al quale il dipendente apparteneva alla data in cui cessò di far parte del personale telefonico della Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Chi prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbia fatto passaggio ad altro gruppo, avrà facoltà di rinunciare alla ricostruzione stessa entro trenta giorni dalla notifica dei suoi risultati. In caso di omissione di dichiarazione di rinuncia si intenderà che l'interessato abbia accettato di occupare il posto assegnatogli con la ricostruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-2

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