Parte PRIMA›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 18 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, si effettua in base alle presenti norme su domanda da presentarsi all'Azienda medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte degli interessati, anche se cessati dal servizio dopo il 31 maggio 1948, o da parte degli aventi causa dei deceduti dopo tale data.
Il personale cessato dal servizio nei due mesi successivi all'entrata in vigore, del presente regolamento e gli aventi causa dei dipendenti morti nello stesso periodo potranno presentare la domanda di ricostruzione della carriera entro il termine di sessanta giorni decorrente rispettivamente dalla data di cessazione dal servizio o dalla data di morte dell'avente diritto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-1