Parte SECONDA›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 18 mag 1954
Ai soli fini della ricostruzione di carriera, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si computa come servizio prestato nell'Azienda stessa con le mansioni del gruppo di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-14