Titolo VI
Art. 32
In vigore dal 18 mag 1954
Fra i subalterni ai quali sia attribuito il grado di capo commesso di 2ª classe in base ai precedenti , la Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, designerà, per merito comparativo, quelli promovibili a capo commesso di la classe nel limite di un terzo del personale scrutinabile, proponendo anche, per ciascuna unità, la decorrenza della promozione che dovrà essere stabilita almeno dopo un triennio di anzianità nel grado precedentemente rivestito e sempre che essa sia operante agli effetti del disposto dell', comma secondo, del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-32