Capo V

Art. 65

In vigore dal 8 lug 1953
Sulle domande degli interessati, trasmesse per via gerarchica, esprimono il loro giudizio le autorità e le commissioni giudicatrici, di cui all', l'ultima delle quali le rimette al Comando generale. Il giudizio decisivo per l'ammissione all'esperimento è espresso dal comandante generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-65

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