Capo V
Art. 69
In vigore dal 8 lug 1953
L'aiutante di battaglia ed il maresciallo maggiore che si mostrino immeritevoli per motivi disciplinari di coprire una delle cariche speciali di cui all' della legge 18 gennaio 1952, n. 40, ovvero dimostrino inettitudine a disimpegnarla possono essere esonerati dal comandante generale, su proposta formulata da una delle autorità giudicatrici, confermata dalle altre.
L'esonerato non può più concorrere alla nomina alle cariche speciali.
L'esonero dalla nomina dà luogo al congedamento dal Corpo con decorrenza immediata qualora l'interessato abbia superato il limite di età fissato per i gradi di aiutante di battaglia e di maresciallo maggiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-69