Capo VI
Art. 72
In vigore dal 8 lug 1953
Per la prima applicazione degli della legge 18 gennaio 1952, n. 40, ed a parziale deroga delle disposizioni del precedente , la nomina alle cariche speciali potrà essere conferita a tutti gli effetti sotto la data della relativa determinazione del comandante generale agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli maggiori che siano stati dichiarati idonei alla nomina in base ai risultati del primo esperimento effettuato a norma dell' del presente regolamento, ferme restando le limitazioni di cui all' della legge 18 gennaio 1952 n. 40.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1953
Atti del governo, registro n. 77, foglio n. 34. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-72