Capo V

Art. 67

In vigore dal 8 lug 1953
Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori dichiarati idonei sono iscritti in apposito elenco in ordine di grado e di anzianità. La nomina alle cariche speciali è annualmente conferita dal comandante generale agli iscritti nell'elenco in ordine di grado e di anzianità entro il limite dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'esperimento, ma comunque per non più di un venticinquesimo dei posti d'organico previsti per il grado di maresciallo maggiore, ed ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'esperimento anzidetto. Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori iscritti nell'elenco che non abbiano potuto conseguire la nomina perché in eccedenza al numero massimo delle nomine da effettuare annualmente con decorrenza dal 1 gennaio a norma del precedente comma, sono riportati d'ufficio nell'elenco compilato a seguito dell'esperimento dell'anno successivo ed intercalati in ordine di grado e di anzianità con coloro che siano stati dichiarati idonei nell'esperimento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-67

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