Capo V
Art. 64
In vigore dal 8 lug 1953
Il Comando generale indice annualmente l'esperimento per la nomina alle cariche speciali mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, stabilendo nel contempo:
la data entro la quale gli interessati possono fare domanda;
la data entro la quale debbono essere posseduti i requisiti di cui all'articolo precedente;
i limiti di ruolo entro i quali debbono essere compresi gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori aspiranti alla nomina.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-64