Capo V

Art. 64

In vigore dal 8 lug 1953
Il Comando generale indice annualmente l'esperimento per la nomina alle cariche speciali mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, stabilendo nel contempo: la data entro la quale gli interessati possono fare domanda; la data entro la quale debbono essere posseduti i requisiti di cui all'articolo precedente; i limiti di ruolo entro i quali debbono essere compresi gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori aspiranti alla nomina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-64

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