Capo IV

Art. 59

In vigore dal 8 lug 1953
Il giudizio della commissione si concreta in un punto espresso in ventesimi. Sono dichiarati idonei all'avanzamento gli appuntati che riportino nell'esperimento un punto non inferiore a dodici ventesimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-59

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