Capo IV
Art. 58
In vigore dal 8 lug 1953
La commissione di cui al terzo comma dell' della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale, è composta da:
un colonnello, presidente;
due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario, e provvede a:
sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi;
dichiarare quali appuntati abbiano superato l'esperimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-58