Capo IV

Art. 58

In vigore dal 8 lug 1953
La commissione di cui al terzo comma dell' della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale, è composta da: un colonnello, presidente; due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario, e provvede a: sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi; dichiarare quali appuntati abbiano superato l'esperimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-58

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