Capo IV

Art. 61

In vigore dal 8 lug 1953
Gli appuntati iscritti sul quadro di avanzamento sono promossi nei limiti di un ventesimo delle vacanze effettivamente esistenti all'inizio del periodo di validità del quadro di avanzamento e successivamente allorquando si formano ulteriori vacanze, sempre nei limiti di un ventesimo delle vacanze medesime.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-61

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