Capo IV

Art. 56

In vigore dal 8 lug 1953
La commissione di cui all', secondo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale ed è composta dei seguenti ufficiali della Guardia di finanza: un colonnello, presidente; un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), membro; un capitano, membro e segretario. La commissione, sulla base delle proposte delle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento di cui agli articoli precedenti, provvede a formulare al comandante generale il proprio parere circa la designazione degli appuntati giudicati meritevoli di essere ammessi all'esperimento di cultura professionale, nel limite massimo di tu decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nello anno cui si riferisce l'avanzamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-56

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