Capo III

Art. 51

In vigore dal 8 lug 1953
Gli allievi che ottengano l'idoneità negli esami di seconda sessione sono iscritti nella graduatoria finale dopo tutti quelli dichiarati idonei nella prima sessione Gli allievi di cui alla lettera b) del precedente che non abbiano superato gli esami di seconda sessione, sono ammessi al corso successivo prescindendo dal relativo concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-51

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