Capo III
Art. 46
In vigore dal 8 lug 1953
Per l'idoneità all'avanzamento degli allievi sottufficiali del ramo mare, e per la loro successiva iscrizione sul relativo quadro, è condizione indispensabile l'aver conseguito la classifica di "nocchiere" oppure averne ottenuto la conferma mediante apposito tirocinio pratico.
Si prescinde da tale condizione per gli allievi del ramo mare che, all'atto dell'ammissione al corso, posseggano invece la classifica di "fuochista motorista navale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-46