Capo III
Art. 43
In vigore dal 8 lug 1953
Al termine di ogni corso hanno luogo due sessioni di esami:
1) esami di prima sessione. Hanno inizio poco dopo il termine delle lezioni;
2) esami di seconda sessione. Hanno inizio, di regola, dopo due mesi dal termine degli esami di prima sessione.
Agli esami di seconda sessione sono ammessi:
a) gli allievi risultati non idonei negli esami di prima sessione;
b) gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà sono stati assenti dalle lezioni complessivamente per oltre 80 giorni e che, non sentendosi in grado di affrontare gli esami di prima sessione, abbiano ottenuto dal Comando della scuola, a seguito di una loro richiesta scritta, di presentarsi a quelli di seconda sessione;
c) gli allievi che non hanno partecipato agli esami di prima sessione per cause diverse da quelle di cui alla lettera precedente e che abbiano ottenuto dal Comando della scuola, a seguito di una loro richiesta scritta, di presentarsi a quelli di seconda sessione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-43