Capo III

Art. 48

In vigore dal 8 lug 1953
Gli allievi dichiarati non idonei negli esami di prima sessione sostengono negli esami di seconda sessione le sole prove, scritte od orali o di addestramento militare, nelle quali abbiano riportato un punto inferiore ai dieci ventesimi. Gli altri allievi ammessi a partecipare agli esami di seconda sessione a norma del precedente , sostengono tutti gli esami prescritti per la prima sessione nonché un esperimento di addestramento militare. A quelli che ne mancano viene anche assegnato il punto caratteristico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-48

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