Capo III

Art. 45

In vigore dal 8 lug 1953
L'allievo è dichiarato idoneo se tutti i punti riportati nella prova scritta, nelle singole prove orali ed in addestramento militare, siano uguali o superiori a dieci ventesimi. Se qualcuno dei punti parziali suddetti è inferiore a dieci ventesimi l'allievo è dichiarato non idoneo nella singola prova scritta od orale od in addestramento militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-45

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