Capo III
Art. 45
In vigore dal 8 lug 1953
L'allievo è dichiarato idoneo se tutti i punti riportati nella prova scritta, nelle singole prove orali ed in addestramento militare, siano uguali o superiori a dieci ventesimi.
Se qualcuno dei punti parziali suddetti è inferiore a dieci ventesimi l'allievo è dichiarato non idoneo nella singola prova scritta od orale od in addestramento militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-45