Capo III

Art. 40

In vigore dal 8 lug 1953
Ad ogni allievo viene assegnato, al termine delle lezioni e prima degli esami, da una commissione composta dal comandante della Scuola, presidente, e dai relativi comandanti di battaglione, compagnia e di plotone, membri, un punto caratteristico espresso in ventesimi, concernente le sue qualità morali, di carattere e disciplinari. Gli allievi che riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi devono essere proposti per l'eventuale rinvio dalla Scuola a norma del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-40

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