Capo III
Art. 37
In vigore dal 8 lug 1953
Gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano stati assenti complessivamente per più di 120 giorni dalle lezioni vengono rinviati dalla Scuola.
Essi possono però essere ammessi a frequentare il corso successivo, senza dover partecipare al relativo concorso di ammissione, purchè conservino tutti i requisiti di cui al precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-37