Capo II

Art. 33

In vigore dal 8 lug 1953
I militari risultati idonei in soprannumero nella graduatoria del concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti. Peraltro il Comando generale, entro 15 giorni dall'inizio del corso, ha la facoltà di assegnare loro, secondo l'ordine di graduatoria: a) i posti resisi comunque disponibili tra i vincitori del concorso; b) altri posti, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso, semprechè sia consentito dalle presumibili vacanze organiche nel grado di sottobrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti acquisterebbero titolo all'avanzamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-33

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