Capo III

Art. 34

In vigore dal 8 lug 1953
L'idoneità degli allievi sottufficiali a rivestire il grado di sottobrigadiere e le relative graduatorie per il ramo terra e per il ramo mare sono determinate dai punti finali di classifica conseguiti dagli allievi stessi al termine del corso di istruzione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-34

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