Capo II

Art. 31

In vigore dal 8 lug 1953
Per la formazione della graduatoria trovano applicazione, a parità di media dei punti, le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modifiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-31

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