Capo II
Art. 30
In vigore dal 8 lug 1953
Per la revisione della prova scritta e per sottoporre alle prove orali i candidati ammessivi e nominata con determinazione del comandante generale apposita commissione centrale composta dei seguenti ufficiali del Corpo:
un colonnello o tenente colonnello, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o il meno anziano esercita la funzione di segretario.
Qualora il numero dei concorrenti lo richieda, il comandante generale ha facoltà di chiamare a far parte della commissione altri due ufficiali di grado non inferiore a capitano.
La commissione compila le graduatorie degli idonei relative ai due rami del servizio - terra e mare - in base alla media dei voti, espressi in ventesimi, assegnati ai candidati nelle singole prove.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-30