Capo II

Art. 30

In vigore dal 8 lug 1953
Per la revisione della prova scritta e per sottoporre alle prove orali i candidati ammessivi e nominata con determinazione del comandante generale apposita commissione centrale composta dei seguenti ufficiali del Corpo: un colonnello o tenente colonnello, presidente; due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o il meno anziano esercita la funzione di segretario. Qualora il numero dei concorrenti lo richieda, il comandante generale ha facoltà di chiamare a far parte della commissione altri due ufficiali di grado non inferiore a capitano. La commissione compila le graduatorie degli idonei relative ai due rami del servizio - terra e mare - in base alla media dei voti, espressi in ventesimi, assegnati ai candidati nelle singole prove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo