Capo II
Art. 28
In vigore dal 8 lug 1953
Le domande degli aspiranti, vengono per via gerarchica inviate ai Comandi di legione o reparti corrispondenti, i quali, accertato che gli aspiranti medesimi posseggano i requisiti prescritti, fanno riunire le commissioni di cui al precedente . I Comandi di legione trasmettono poi al Comando generale l'elenco dei militari ammessi al concorso dalle commissioni stesse, nonché eventuali proposte di esclusione formulate ai fini del precedente corredandole dei fogli matricolari dei militari interessati.
Le decisioni di esclusione dal concorso adottate dal comandante generale d'iniziativa o su proposta dei Comandi competenti vengono comunicate ai militari interessati prima del giorno fissato per la prova scritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-28