Capo II

Art. 24

In vigore dal 8 lug 1953
Il concorso è bandito con ordinanza del comandante generale. Possono parteciparvi per non più di quattro volte gli appuntati ed i finanzieri che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando di concorso sul foglio d'ordini del Corpo, ne facciano domanda con le modalità ed entro il termine prescritto dal bando stesso e siano in possesso entro tale termine dei seguenti requisiti: 1) abbiano compiuto almeno due anni di servizio nella Guardia di finanza, ovvero un anno se posseggono la licenza di scuola media inferiore; 2) abbiano prestato effettivo servizio per almeno sei mesi nelle brigate di frontiera o sulle unità del naviglio della Guardia di finanza o nei reparti mobilitati o dislocati fuori del territorio metropolitano; 3) non abbiano riportato negli ultimi dodici mesi di servizio punizioni più gravi della camera di punizione semplice e, nelle note caratteristiche dell'ultimo anno, giudizio sommario inferiore a "buono", salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo . I militari debbono inoltre essere giudicati meritevoli di partecipare al concorso dalle commissioni di cui al successivo articolo, costituite con il compito di eliminare coloro che abbiano dimostrato di non possedere la cultura generale indispensabile per frequentare con buon profitto il corso allievi sottufficiali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-24

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