Capo I

Art. 20

In vigore dal 8 lug 1953
Ferme restando le disposizioni di cui all' della legge 18 gennaio 1952, n. 40, per ogni prova scritta ed orale ciascun membro della commissione esaminatrice assegna un pulito di merito espresso in ventesimi. Si considera punito di merito assegnato dalla commissione quello risultante dalla media aritmetica dei punti dei singoli membri della commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-20

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