Capo II

Art. 22

In vigore dal 8 lug 1953
Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione alla Scuola allievi sottufficiali è determinato, di volta in volta, dal Comando generale, in relazione alle presumibili vacanze organiche nel grado di sottobrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti acquisterebbero titolo alla promozione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-22

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