Capo II
Art. 23
In vigore dal 8 lug 1953
La ripartizione dei posti di cui al precedente articolo fra il contingente del ramo terra e quello del ramo mare è determinata dal Comando generale. Dai posti disponibili per il contingente del ramo mare vanno detratti quelli messi a disposizione dei militari che abbiano frequentato il corso motoristi navali presso le Scuole del C.E.M.M. della Marina militare ovvero presso la Scuola nautica della Guardia di finanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-23