Capo I

Art. 19

In vigore dal 8 lug 1953
Apposite commissioni di vigilanza nominate dal comandante generale e composte di ufficiali del Corpo provvedono a regolare ed a sorvegliare lo svolgimento delle prove scritte e ad adottare i provvedimenti di esclusione dalle prove stesse, di cui all' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-19

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