Capo III
Art. 36
In vigore dal 8 lug 1953
Su proposta del Comando della scuola sottufficiali, il comandante generale ha facoltà di rinviare dall'istituto in qualsiasi momento gli allievi sottufficiali:
che riportino una punizione più grave della camera di punizione semplice;
che dimostrino indole disadatta o cattiva volontà per la frequenza o persistenza in mancanze anche non gravi.
Sulla proposta del comandante della Scuola sottufficiali, deve esprimere il proprio parere il Comando superiore degli istituti d'istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-36