Capo II
Art. 32
In vigore dal 8 lug 1953
I candidati dichiarati idonei sono ammessi al corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali nei limiti dei posti stabiliti nel bando di concorso per ciascun ramo di servizio e nell'ordine di precedenza risultante dalle rispettive graduatorie, approvate con determinazione dei comandante generale e pubblicate sul foglio d'ordini del Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-32