Capo II

Art. 29

In vigore dal 8 lug 1953
Gli esami ai quali sono sottoposti i concorrenti ammessi al concorso comprendono: una prova scritta di composizione italiana, consistente nello svolgimento di un tema scelto dal comandante generale; una prova orale di cultura generale; una prova orale di servizio d'istituto e di istruzioni e regolamenti militari. Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali del concorso trovano applicazione le norme degli del presente decreto. Le altre modalità di svolgimento del concorso ed i programmi delle prove orali sono stabiliti di volta in volta dal comandante generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-29

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