Capo III
Art. 35
In vigore dal 8 lug 1953
Il corso d'istruzione che si svolge presso la Scuola sottufficiali per abilitare gli allievi sottufficiali al grado di sottobrigadiere ha la durata di un anno scolastico ed ha inizio, di regola, nel mese di ottobre di ciascun anno.
Il Comando generale può variare la data di inizio e la durata del corso in dipendenza di particolari esigenze didattiche o di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-35