Capo III
Art. 41
In vigore dal 8 lug 1953
La commissione di cui al precedente assegna altresì ad ogni allievo un punto di merito complessivo in addestramento militare espresso in ventesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-41