Art. 41
Capo III

Art. 41

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In vigore dal 8 lug 1953
La commissione di cui al precedente assegna altresì ad ogni allievo un punto di merito complessivo in addestramento militare espresso in ventesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-41