Capo I

Art. 14

In vigore dal 8 lug 1953
In relazione all'articolo precedente i posti si considerano vacanti: a) dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del sottufficiale o militare di truppa; b) dal giorno in cui hanno vigore le disposizioni di collocamento a disposizione di altre amministrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-14

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