Capo I

Art. 10

In vigore dal 8 lug 1953
Il sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro d'avanzamento, che viene a perdere, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, deve essere proposto per la cancellazione dal quadro. La cancellazione può essere proposta da una delle autorità o delle commissioni giudicatrici mediante rapporto o verbale particolareggiato; in ogni caso, però, debbono pronunciarsi sulla proposta, con giudizio motivato, a cominciare da quello di 1° grado, tutte le autorità e le commissioni giudicatrici di cui al precedente . Il sottufficiale o militare di truppa che a criterio di una delle autorità o delle commissioni giudicatrici abbia riacquistato il requisito perduto, può essere proposto per la reiscrizione sul quadro di avanzamento, dalla medesima autorità o commissione giudicatrice; devono però pronunciarsi sulla proposta, con giudizio motivato, tutte le autorità e le commissioni giudicatrici di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-10

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