Capo I

Art. 7

In vigore dal 8 lug 1953
I sottufficiali e militari di truppa, per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso per temporanea, inidoneità fisica, sono ripresi in esame all'atto in cui abbiano riacquistata la completa Idoneità al servizio incondizionato e sono poi iscritti sul quadro di avanzamento Quando le malattie che hanno dato luogo al giudizio sospensivo dipendano da cause di servizio di guerra o d'istituto le promozioni sono conferite a norma dell'° e 3° comma, 4 e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551; quando invece le malattie non dipendono da causa di servizio, le promozioni non possono avere decorrenza anteriore al giorno in cui i militari abbiano riacquistata l'idoneità fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-7

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