Capo I

Art. 9

In vigore dal 8 lug 1953
La promozione di un sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro di avanzamento è sospesa quando a suo carico sia promossa azione penale o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina. La promozione può essere ugualmente sospesa con determinazione del comandante generale, su proposta delle autorità giudicatrici, quando sia in corso un'inchiesta disciplinare. Qualora l'esito del procedimento penale o disciplinare sia favorevole, il sottufficiale od il militare di truppa, se giudicato idoneo in seguito a nuovo giudizio di avanzamento, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-9

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