Capo I

Art. 5

In vigore dal 8 lug 1953
L'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta dei sottufficiali e militari di truppa è dichiarata in seguito a giudizi di 1°, 2° e 3° grado pronunciati successivamente dalle autorità di grado e dalle commissioni di ufficiali del Corpo risultanti dagli allegati nn. 2 e 3. Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e per l'avanzamento dei militari di truppa è decisivo il giudizio di 3° grado. In mancanza di tale giudizio è decisivo quello di 2° grado. Per l'avanzamento a scelta il giudizio decisivo spetta al comandante generale. Nei casi dubbi o non esplicitamente contemplati, il comandante generale della Guardia di finanza stabilisce le autorità o le commissioni che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-5

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