Capo I

Art. 1

In vigore dal 8 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 18 gennaio 1952, n. 40; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta: . Le promozioni si effettuano: a) per i sottufficiali, ad anzianità, con o senza esperimento, ed a scelta per esami; b) per i finanzieri, ad anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-1

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