Capo I
Art. 1
In vigore dal 8 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 18 gennaio 1952, n. 40;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro;
Decreta:
.
Le promozioni si effettuano:
a) per i sottufficiali, ad anzianità, con o senza esperimento, ed a scelta per esami;
b) per i finanzieri, ad anzianità.
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