Capo I

Art. 6

In vigore dal 8 lug 1953
Il giudizio di avanzamento deve essere sospeso: a) quando, in seguito ad accertamenti delle competenti autorità sanitarie, il sottufficiale o militare di truppa sia dichiarato temporaneamente inabile al servizio incondizionato, fatta eccezione per i casi previsti dagli , primo comma, e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551; b) quando a carico del sottufficiale o militare di truppa sia promossa azione penale per delitti o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina. Il giudizio di avanzamento può essere inoltre sospeso quando a carico del militare sia promossa azione penale per contravvenzioni o sia in corso un'inchiesta disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo