Capo I
Art. 6
In vigore dal 8 lug 1953
Il giudizio di avanzamento deve essere sospeso:
a) quando, in seguito ad accertamenti delle competenti autorità sanitarie, il sottufficiale o militare di truppa sia dichiarato temporaneamente inabile al servizio incondizionato, fatta eccezione per i casi previsti dagli , primo comma, e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551;
b) quando a carico del sottufficiale o militare di truppa sia promossa azione penale per delitti o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina.
Il giudizio di avanzamento può essere inoltre sospeso quando a carico del militare sia promossa azione penale per contravvenzioni o sia in corso un'inchiesta disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-6